La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di lieve entità, confermando la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche. La Suprema Corte ribadisce che, ai fini della concessione del beneficio, non è sufficiente l'assenza di precedenti penali, ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo. La decisione del giudice si basa su una valutazione complessiva degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., e anche un solo fattore negativo può essere sufficiente a giustificare il diniego.
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