La Corte di Cassazione ha stabilito che i precedenti reati, anche se dichiarati non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., contribuiscono a delineare l'abitualità del comportamento. Di conseguenza, tali precedenti ostacolano una nuova applicazione dello stesso beneficio e possono giustificare il diniego della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, in quanto rappresentano un valido indice della capacità a delinquere del soggetto.
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