Un uomo, condannato per furto, presenta ricorso in Cassazione. Egli lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte Suprema, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio dell'inammissibilità del ricorso per genericità. I motivi presentati, infatti, non contenevano una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza precedente, ma si limitavano a riproporre le stesse difese. Di conseguenza, l'imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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