Un padre e un figlio sono stati condannati per la detenzione del trofeo di un animale protetto (una testa di stambecco). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47688/2023, ha confermato la responsabilità penale, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso sui fatti. Tuttavia, ha annullato la sentenza con rinvio perché il giudice di merito non aveva motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che era stata richiesta dalla difesa. La questione della detenzione trofei caccia resta quindi un illecito penale, ma la sua punibilità va valutata caso per caso.
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