Un avvocato svolgeva attività legale per la Pubblica Amministrazione, ma l'incarico veniva revocato e il compenso negato. La PA sosteneva di non aver mai riconosciuto l'utilità del lavoro. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale sull'arricchimento senza causa PA: il vantaggio per l'ente non necessita di un riconoscimento formale, ma va valutato in modo oggettivo. Se la PA ha tratto un beneficio concreto, come un risparmio di spesa, deve indennizzare il professionista. La revoca successiva dell'incarico non può cancellare un vantaggio già acquisito. La Corte ha quindi rinviato il caso per una nuova valutazione basata su questo criterio oggettivo.
Continua »