Un ente locale ha richiesto giudizialmente il pagamento di somme cospicue a un altro comune per l'utilizzo di una discarica di rifiuti. Il comune fruitore ha eccepito l'assenza di un valido contratto scritto. In via subordinata, l'ente gestore ha domandato l'indennizzo per arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione ha confermato l'infondatezza della pretesa creditoria. I contratti della Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità e le mere delibere di riconoscimento del debito non sanano tale mancanza. Inoltre, l'azione di arricchimento senza causa verso l'ente è inammissibile: per legge, in assenza del prescritto impegno contabile, il fornitore deve agire direttamente contro il funzionario che ha consentito la prestazione, mancando così il requisito della sussidiarietà.
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