Un'impresa di costruzioni concede a noleggio due mezzi da lavoro a un'altra società. Non ricevendo il pagamento, ottiene un decreto ingiuntivo. La società utilizzatrice si oppone, lamentando il mancato funzionamento dei mezzi. Nel corso del giudizio, l'impresa creditrice chiede, in via subordinata, l'indennizzo per arricchimento ingiustificato. La Corte d'Appello dichiara inammissibile tale domanda per difetto di sussidiarietà, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici chiariscono che l'azione di arricchimento ingiustificato non è ammessa se la parte disponeva di un'azione contrattuale, anche se quest'ultima è stata rigettata nel merito a causa del proprio inadempimento (mezzi inutilizzabili). L'impresa di costruzioni perde la causa e deve restituire le somme ricevute.
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