Alcuni ex dipendenti di un istituto bancario, e successivamente i loro eredi, hanno chiesto il pagamento delle differenze economiche derivanti dalla perequazione automatica della loro pensione integrativa, diritto precedentemente riconosciuto da una sentenza passata in giudicato. Tuttavia, i pensionati avevano successivamente scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma una tantum al posto dell'assegno mensile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati. I giudici hanno stabilito che la scelta della capitalizzazione estingue definitivamente il rapporto di durata con il fondo pensionistico. Di conseguenza, non è più possibile richiedere incrementi mensili di perequazione su un trattamento che non viene più erogato periodicamente. L'eventuale contestazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il calcolo della somma liquidata in un'unica soluzione.
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