L'Azienda Creditrice ha richiesto il riconoscimento di crediti per servizi (personale, amministrativi, informatici) forniti all'Azienda Debitore, posta in amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha accolto il credito in prededuzione. L'Azienda Debitore ha proposto ricorso, sostenendo che i crediti fossero chirografari, poiché l'Art. 74 della legge fallimentare non si applicherebbe ai meri appalti di servizi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'Art. 74 legge fall., come modificato, si applica ai contratti a esecuzione continuata o periodica, inclusi gli appalti di servizi, anche nell'ambito dei **contratti in amministrazione straordinaria**, confermando il diritto al pagamento integrale.
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