Un condannato ottiene l'ammissione alla misura alternativa con l'obbligo tassativo di svolgere lavoro manuale come benzinaio e attività di volontariato. Il Tribunale impone tale vincolo per allontanarlo dalla gestione aziendale, contesto in cui erano maturati i suoi precedenti penali. Durante il percorso, la Guardia di Finanza scopre che l'uomo continua a gestire società commerciali ed è coinvolto nella vendita di dispositivi con marchio contraffatto. A seguito delle denunce, il Tribunale di Sorveglianza dichiara fallito il trattamento e dispone la revoca affidamento in prova con efficacia retroattiva. La Corte di Cassazione conferma integralmente la decisione. I giudici stabiliscono che la violazione sistematica delle regole giustifica la revoca della misura alternativa, anche in assenza di una condanna definitiva, rendendo inefficace il periodo successivo alla condotta scorretta.
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