Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato il mancato effetto estintivo della pena per un soggetto ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, a causa di nuovi reati commessi durante la misura alternativa, alcuni dei quali accertati con sentenza irrevocabile. Il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 51-ter dell'ordinamento penitenziario sulla sospensione cautelativa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che le censure erano del tutto generiche e miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti. Il comportamento del condannato, contrassegnato da nuove condanne definitive, giustifica pienamente l'esito negativo della misura. Di conseguenza, il ricorrente perde il beneficio dell'estinzione della pena e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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