La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un condannato che chiedeva l'affidamento in prova, sia nella forma ordinaria che terapeutica, dopo che il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto le sue richieste. Il Tribunale aveva espresso una prognosi negativa sull'esito favorevole delle misure, basandosi sui precedenti penali, le pendenze giudiziarie e una condotta non conforme alle prescrizioni. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, per mancanza di specificità e manifesta infondatezza delle censure proposte.
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