Un Lavoratore, già condannato, ha chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la sua richiesta, pur riconoscendo un percorso rieducativo positivo e un'attività lavorativa. La decisione si basava sul persistente, seppur ridotto, pericolo di recidiva, desunto dalla gravità dei reati pregressi, dalla sorveglianza speciale e da una precedente revoca di affidamento in prova. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore, confermando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione del percorso di emenda e del rischio di nuovi reati. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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