Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato a un condannato l'accesso alle misure alternative alla detenzione, basandosi esclusivamente sulla gravità dei suoi precedenti penali e su informazioni di polizia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, stabilendo che la gravità del reato e i precedenti non possono, da soli, giustificare il rigetto delle misure alternative alla detenzione. I giudici devono valutare anche la condotta attuale, il percorso rieducativo avviato e i risultati dell'osservazione scientifica della personalità. Poiché il tribunale di merito ha omesso di esaminare questi elementi positivi e le richieste subordinate di semilibertà e detenzione domiciliare, la Cassazione ha annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo esame del caso.
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