Un condannato a una pena detentiva ha richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, dichiarando di risiedere e lavorare in Italia. Durante il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza, l'uomo si è invece trasferito stabilmente all'estero, invocando ripetuti rinvii di udienza per motivi di salute mediante certificati medici locali che sconsigliavano i viaggi aerei. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell'istanza e la validità dell'udienza: non sussiste il legittimo impedimento a comparire se l'imputato si rende irreperibile all'estero, impedendo all'autorità giudiziaria di disporre una visita fiscale di controllo. Inoltre, la mancata presenza sul territorio nazionale preclude la concessione delle misure alternative alla detenzione.
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