Alcuni acquirenti di immobili scoprono gravi vizi e firmano un accordo transattivo con la società venditrice e l'impresa costruttrice per la loro eliminazione. I lavori, però, non vengono eseguiti correttamente. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accordo era una **transazione non novativa**, poiché la sua efficacia era subordinata alla completa esecuzione dei lavori. Dato che tale condizione non si è verificata, l'accordo è venuto meno e gli acquirenti hanno potuto far valere i loro diritti basati sull'originario contratto di compravendita, ottenendo una riduzione del prezzo. La sentenza chiarisce che se un accordo transattivo è condizionato all'adempimento, il suo fallimento fa rivivere le tutele del contratto iniziale.
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