Una committente ha contestato la richiesta di pagamento di un appaltatore per lavori edili, lamentando la presenza di difetti nelle opere. I giudici di merito hanno però accolto la domanda dell'appaltatore, ritenendo che la committente fosse decaduta dal diritto di garanzia per non aver rispettato i tempi della denuncia vizi appalto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della committente. La Suprema Corte ha chiarito che la denuncia dei difetti deve avvenire tassativamente entro sessanta giorni dalla scoperta e che la contestazione sollevata solo durante la fase di accertamento tecnico preventivo, a distanza di mesi dalla fine dei lavori, è tardiva. Di conseguenza, la committente è stata condannata a pagare il saldo dei lavori e le spese legali.
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