Contatore acqua: chi deve provare il malfunzionamento?
Quando un utente riceve una bolletta idrica dai costi esorbitanti, specialmente per un immobile non abitato, il sospetto di un guasto al contatore acqua diventa una certezza pratica. Tuttavia, la battaglia legale per dimostrare l’errore di fatturazione si scontra spesso con le procedure interne dei gestori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza su un punto fondamentale: il valore probatorio dei verbali aziendali.
Il caso: consumi abnormi in una casa vuota
La vicenda nasce dalla richiesta di pagamento di oltre 27.000 euro per forniture idriche relative a un periodo in cui l’abitazione era di fatto disabitata. L’utente ha contestato immediatamente la fattura, ipotizzando un guasto tecnico. La società idrica ha proceduto alla rimozione del dispositivo, redigendo un verbale interno che ne attestava la regolarità. Tale operazione ha però reso impossibile una successiva perizia neutrale in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
La posizione della giurisprudenza sul contatore acqua
Se in primo grado il Tribunale aveva dato ragione all’utente, la Corte d’Appello aveva ribaltato il verdetto, ritenendo che il verbale sottoscritto dall’utente (per il solo consenso alla rimozione) fosse prova sufficiente del buon funzionamento. La Cassazione ha censurato duramente questo approccio, ricordando che la prova del corretto funzionamento del contatore acqua grava interamente sul somministrante.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il verbale redatto dai dipendenti della società fornitrice è un atto di parte. Esso non può costituire prova di quanto la parte stessa afferma, specialmente se l’accertamento tecnico è avvenuto in assenza di un consulente dell’utente. La firma del cittadino sul verbale di asportazione indica solo il consenso all’operazione materiale, non l’accettazione dell’esito tecnico della verifica, avvenuta successivamente in un centro specializzato del fornitore. Inoltre, se il comportamento della società (rimozione e smontaggio) impedisce una perizia imparziale, il rischio della mancata prova ricade sul fornitore stesso e non sull’utente.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha ribadito che il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto impone che le verifiche tecniche avvengano nel pieno rispetto del contraddittorio. Non è ammissibile che il fornitore si crei da solo la prova del proprio credito attraverso documenti unilaterali. Per l’utente, questo significa che una contestazione basata su consumi palesemente abnormi obbliga il gestore a una dimostrazione rigorosa e oggettiva della funzionalità del contatore acqua, senza poter opporre semplici verbali interni privi di garanzie tecniche per la controparte.
Chi deve dimostrare che il contatore funziona correttamente?
L’onere della prova spetta alla società fornitrice, che deve dimostrare il regolare funzionamento del dispositivo a fronte di consumi abnormi contestati dall’utente.
Il verbale di verifica della società idrica è una prova valida?
No, il verbale interno è un atto di parte e non ha valore di prova certa se la verifica tecnica è avvenuta senza il contraddittorio tecnico dell’interessato.
Cosa accade se la società rimuove il contatore impedendo una perizia?
Se la rimozione unilaterale impedisce un accertamento neutrale, il fornitore non può addebitare all’utente la mancata prova del malfunzionamento.