LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Accertamento Tecnico Preventivo

Pagina 6 di 6

103 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Rappresentanza società: prova del contratto con socio
Un committente cita in giudizio un'impresa di costruzioni per lavori edili difettosi. L'impresa nega di essere la controparte contrattuale, sostenendo che l'accordo fosse stato preso personalmente da un suo socio. La Corte di Cassazione, confermando le sentenze precedenti, rigetta il ricorso del committente. Si sottolinea che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare la cosiddetta "spendita del nome", ovvero dimostrare che il socio agiva in nome e per conto della società. In assenza di una prova chiara sulla rappresentanza società, la domanda viene respinta.
Continua »
Vizi costruttivi: accettazione e garanzia del venditore
Un acquirente cita in giudizio la società costruttrice per gravi vizi costruttivi in un immobile di nuova costruzione, come infiltrazioni d'acqua. La Corte d'Appello aveva ridotto il risarcimento, ritenendo che l'acquirente avesse accettato le 'scelte progettuali' che hanno causato i problemi. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non costituisce accettazione dei vizi costruttivi che compromettono la funzionalità del bene. Il costruttore è sempre responsabile per i difetti derivanti da una progettazione errata, a meno di un'accettazione esplicita successiva alla realizzazione dell'opera.
Continua »
Responsabilità sanitaria: esclusa per infezione rara
Un paziente ha citato in giudizio una struttura sanitaria per i danni subiti a causa di una rara infezione contratta durante un intervento cardiochirurgico nel 2016. Il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda. Nonostante sia stato provato il nesso causale tra l'intervento e l'infezione, il giudice ha escluso la colpa della struttura sanitaria, ritenendo la sua condotta adeguata alle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti. La rarità dell'infezione e l'incertezza dei protocolli di sanificazione hanno portato a considerare l'evento non imputabile all'ospedale, escludendo così la sua responsabilità sanitaria.
Continua »