Un cliente si oppone a un decreto ingiuntivo richiesto dal proprio commercialista per prestazioni professionali. Tramite il proprio avvocato, disconosce la firma su una ricognizione di debito, accusando il professionista di truffa e falso in scrittura privata. Condannato nei primi due gradi di giudizio, la Cassazione lo assolve definitivamente. La Suprema Corte stabilisce che il reato di calunnia non sussiste. Il disconoscimento della firma, effettuato solo dal difensore e non personalmente, non equivale a una denuncia. Inoltre, il falso in scrittura privata è stato depenalizzato e la truffa processuale non costituisce reato. Di conseguenza, non si può configurare il reato di calunnia se il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato.
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