La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della legittimazione revocazione fallimento, stabilendo che tale rimedio straordinario spetta esclusivamente a chi ha partecipato formalmente al giudizio originale. Nel caso in esame, alcuni soci e amministratori di una società dichiarata fallita hanno tentato di impugnare per revocazione la sentenza di fallimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la facoltà concessa a qualunque interessato di proporre reclamo contro il fallimento non si estende automaticamente alla revocazione ex art. 395 c.p.c., la quale rimane un potere processuale riservato alle parti del precedente grado di giudizio.
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