Una lavoratrice ha impugnato il decreto del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva negato il riconoscimento di alcuni crediti lavorativi (premi e spese legali) già accertati in un precedente giudizio. Il Tribunale aveva motivato il rigetto basandosi sulla sola inopponibilità della sentenza precedente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Corte di Cassazione ha cassato il provvedimento, stabilendo che l'opposizione allo stato passivo costituisce un vero giudizio di cognizione in cui il giudice deve valutare autonomamente le prove, senza limitarsi a dichiarare l'inopponibilità dei titoli pregressi.
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