La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di restituzione di somme derivanti dalla riscossione tributi avanzata da una società verso un concessionario in amministrazione straordinaria. Il cuore della controversia riguardava la possibilità di rivendicare come proprie le somme depositate su conti correnti dedicati. La Corte ha stabilito che il denaro, essendo un bene fungibile, una volta versato in banca entra nella proprietà dell'istituto di credito. Pertanto, l'ente impositore non può esercitare un'azione di rivendica ex art. 103 l.fall., ma titolare solo di un diritto di credito personale verso il concessionario, non potendo dimostrare una reale separazione patrimoniale idonea a mantenere la proprietà della somma specifica.
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