La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimazione processuale di un ex liquidatore che ha impugnato una sentenza dopo la dichiarazione di fallimento della società. Il ricorrente contestava il mancato pagamento di un indennizzo assicurativo da parte di una coassicuratrice. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, ai sensi dell'art. 43 della Legge Fallimentare, la capacità di stare in giudizio per i rapporti patrimoniali spetta esclusivamente al curatore. L'eccezione di legittimazione del fallito è limitata a casi di inerzia degli organi fallimentari o rischi di imputazioni penali, non dimostrati nel caso di specie. Di conseguenza, anche il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace.
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