Una società petrolifera ha citato in giudizio una società di custodia per il risarcimento dei danni derivanti dallo sversamento di carburante. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la società attrice ha proposto appello. Tuttavia, durante il giudizio di secondo grado, la società convenuta è stata dichiarata fallita. La Corte d'Appello ha dichiarato l'improcedibilità del gravame, ritenendo che la pretesa dovesse essere fatta valere esclusivamente nella procedura concorsuale. La Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che in caso di fallimento dell'appellato, l'appello deve proseguire per evitare che la sentenza di rigetto passi in giudicato, precludendo definitivamente al creditore la possibilità di insinuarsi al passivo fallimentare.
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