La Corte d'Appello di Firenze ha stabilito che, in presenza di un pegno strumenti finanziari disciplinato dal D.Lgs. 170/2004, la banca può escutere la garanzia direttamente dopo il fallimento del debitore. La decisione chiarisce che tale normativa speciale deroga alle regole ordinarie sull'inefficacia degli atti post-fallimentari, permettendo al creditore pignoratizio di soddisfarsi senza la preventiva insinuazione al passivo, purché la garanzia stessa non sia oggetto di azione revocatoria.
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