Una società venditrice cede alcuni immobili a un'altra azienda. Successivamente, la venditrice fallisce e il suo curatore avvia una causa per far dichiarare la vendita come finta (simulazione). Nel frattempo, lo Stato sequestra e confisca tutti i beni della società fallita, nominando degli amministratori giudiziari. Questi subentrano nella causa. La società acquirente contesta la legittimazione dell'amministratore giudiziario, sostenendo che non abbia il potere per questo tipo di azione. La Corte di Cassazione respinge la tesi. Stabilisce che l'amministratore giudiziario, gestendo l'intero patrimonio per conto dello Stato, ha pieni poteri di conservazione e recupero dei beni. La sua legittimazione non è limitata solo ad azioni specifiche, ma si estende a tutte le iniziative necessarie, inclusa l'azione di simulazione. L'acquirente perde la causa.
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