Una società operante nel settore oleario impugnava avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la società veniva dichiarata fallita durante il giudizio di Cassazione. Il Curatore fallimentare depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ma ometteva di richiedere la preventiva autorizzazione del comitato dei creditori prescritta dalla legge. La Suprema Corte ha rilevato che tale omissione impedisce l'estinzione formale del processo. Tuttavia, la volontà espressa dal Curatore manifesta una chiara carenza di interesse ad agire. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile per il venir meno dell'utilità della decisione, compensando le spese di lite tra le parti ed escludendo il versamento del doppio contributo unificato poiché la causa di inammissibilità è sorta successivamente alla presentazione del ricorso.
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