La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti basato esclusivamente sul cram down fiscale. Una società aveva proposto una transazione coinvolgendo unicamente l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, senza aver raggiunto accordi con altri creditori. La Suprema Corte ha stabilito che, secondo la normativa applicabile ratione temporis, il meccanismo del cram down non può operare in totale assenza di altri creditori aderenti. Un accordo che preveda la sola falcidia dei debiti erariali e contributivi, senza una base negoziale con terzi, si configura come un condono atipico non consentito dall'ordinamento concorsuale.
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