La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del privilegio spettante a una compagnia assicurativa che, avendo pagato una polizza fideiussoria a favore di un ente pubblico, si è surrogata nei diritti di quest'ultimo verso una società in concordato preventivo. La Corte ha chiarito che, nelle controversie relative all'accertamento del rango di un credito, il debitore mantiene la legittimazione processuale esclusiva, senza necessità di coinvolgere il liquidatore giudiziale. Inoltre, è stato ribadito che il privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 per i finanziamenti pubblici persiste anche in caso di revoca del beneficio, garantendo la tutela del credito nel contesto del concordato preventivo.
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