La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta del sindaco di una società. Per un decennio, il sindaco aveva ricevuto dagli amministratori somme destinate al pagamento delle imposte, ma le aveva sistematicamente distratte per altri scopi. La difesa sosteneva che il sindaco, non avendo poteri di gestione, non potesse commettere bancarotta, ma al massimo appropriazione indebita. La Corte ha invece stabilito che la legge include espressamente i sindaci tra i soggetti che possono rispondere direttamente di questo reato. L'atto materiale di distrarre i fondi, commesso in prima persona, integra pienamente il delitto di bancarotta fraudolenta, a prescindere dal ruolo formale di mero controllo.
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