Risoluzione contratto leasing: la validità della clausola di confisca
La risoluzione contratto leasing rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto bancario e fallimentare, specialmente quando si tratta di definire le conseguenze economiche per l’utilizzatore inadempiente. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano getta nuova luce sulla legittimità delle clausole che permettono alla società di leasing di trattenere i canoni versati.
I fatti di causa
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare relativo a un capannone industriale. A causa del mancato pagamento dei canoni, la società concedente comunicava la risoluzione del contratto. Successivamente, la società utilizzatrice veniva dichiarata fallita. Il fallimento agiva in giudizio chiedendo, in via principale, l’applicazione dell’art. 1526 c.c. per ottenere la restituzione dei canoni versati, dedotto un equo compenso per l’uso del bene.
La società di leasing resisteva, forte di una clausola contrattuale (art. 15) che le consentiva di trattenere i canoni riscossi e di esigere quelli scaduti, con l’obbligo però di accreditare all’utilizzatore il ricavato della vendita o della ricollocazione dell’immobile sul mercato.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo l’appello proposto dal fallimento. I giudici hanno chiarito che, per le risoluzioni intervenute prima dell’entrata in vigore della Legge n. 124/2017, si applica per analogia la disciplina dell’art. 1526 c.c. prevista per la vendita con riserva di proprietà.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la libertà negoziale delle parti permette di derogare al regime legale tramite una clausola penale, purché questa non determini un ingiusto arricchimento del concedente. Nel caso specifico, il meccanismo che prevede la vendita del bene e lo scomputo del prezzo ricavato dal debito residuo dell’utilizzatore è stato giudicato equilibrato e legittimo.
Analisi della clausola penale
Secondo il collegio giudicante, la clausola non è manifestamente eccessiva poiché mira a porre la società di leasing nella stessa situazione economica in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato regolarmente adempiuto. Il fatto che l’utilizzatore riceva il beneficio del valore di rivendita del bene impedisce quella “locupletazione” indebita che la legge intende evitare.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione risiedono nel principio di auto-responsabilità contrattuale e nel riconoscimento della funzione riequilibratrice della clausola penale analizzata. La Corte ha osservato che l’art. 1526 comma 2 c.c. ammette esplicitamente che le parti convengano che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità. Tale pattuizione è valida se, nel complesso, non attribuisce al concedente più di quanto avrebbe ottenuto con l’esecuzione regolare del contratto. Nel caso in esame, i conteggi hanno dimostrato che, nonostante la vendita del bene e la ritenzione dei canoni, la società di leasing vantava ancora un credito residuo, confermando l’assenza di qualsiasi eccesso punitivo.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte d’Appello di Milano ribadiscono che la risoluzione contratto leasing non comporta automaticamente il diritto dell’utilizzatore alla restituzione di quanto versato. Se il contratto prevede una clausola di confisca strutturata in modo da tenere conto del valore di realizzo del bene restituito, tale clausola è pienamente efficace. Per le imprese e i curatori fallimentari, ciò significa che la contestazione delle penali deve basarsi su prove concrete di un arricchimento sproporzionato del locatore, che in questo caso non sono state fornite.
Cosa accade ai canoni pagati se il contratto di leasing viene risolto per inadempimento?
Se il contratto include una clausola di confisca valida, la società di leasing può trattenere i canoni versati a titolo di indennità, a patto che il valore del bene restituito venga scomputato dal debito complessivo dell’utilizzatore per evitare un ingiusto arricchimento.
È possibile ridurre l’importo della penale prevista nel contratto di leasing?
Sì, il giudice può ridurre la penale secondo equità se questa appare manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che la società di leasing aveva nell’esatto adempimento del contratto.
Quale norma si applica ai contratti di leasing risolti prima del 2017?
Ai contratti di leasing traslativo risolti prima della riforma del 2017 si applica per analogia l’articolo 1526 del Codice Civile, che regola la risoluzione della vendita con riserva di proprietà.