Un'azienda acquirente si opponeva al pagamento di una fornitura, sostenendo che le proprie scritture contabili, tenute regolarmente, non riportavano il debito. La società venditrice, sebbene fallita e con contabilità incompleta, ha vinto la causa perché il suo credito era provato da altri elementi, come una relazione della Guardia di Finanza. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente. Il principio sancito riguarda l'efficacia probatoria delle scritture contabili: se la decisione di un giudice si fonda su più ragioni autonome e l'appellante ne contesta solo una, il ricorso è inammissibile, perché le altre ragioni non contestate sono sufficienti a giustificare la sentenza.
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