Una società fornitrice ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento di forniture di merce. La società debitrice ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adìto, sostenendo che la competenza spettasse al tribunale del luogo della propria sede legale. Il tribunale di merito ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza. La Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di **incompetenza territoriale** derogabile, per essere ammissibile, deve contenere la contestazione specifica di tutti i fori concorrenti. Nel caso di persone giuridiche, non basta indicare la sede principale, ma occorre escludere espressamente l'esistenza di sedi secondarie o rappresentanti autorizzati nel circondario del giudice originariamente adìto. La semplice produzione di una visura camerale non sostituisce l'obbligo di allegazione formale nell'atto difensivo.
Continua »