Una società commerciale ha impugnato un decreto ingiuntivo derivante da una transazione non rispettata, sostenendo che la controversia dovesse essere risolta da arbitri in virtù di una clausola contenuta nel contratto originario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la transazione, pur non essendo novativa, costituisce una fonte autonoma di obbligazioni. La clausola compromissoria del contratto precedente non si estende automaticamente alla transazione se non espressamente richiamata. Inoltre, la Corte ha confermato che non è possibile annullare l'accordo per dolo se la parte era già a conoscenza della propria situazione contabile al momento della firma.
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