Una struttura sanitaria accreditata ha contestato le decurtazioni economiche imposte da una ASL a seguito di verifiche ispettive. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11719/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla giurisdizione: spetta al giudice civile, e non a quello amministrativo, valutare nel merito l'esito dei controlli ASL. Di conseguenza, i verbali ispettivi non possono essere considerati 'incontrovertibili' solo perché non impugnati in sede amministrativa, ma devono essere esaminati dal giudice ordinario.
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