Sanzioni Amministrative Retroattività: La Cassazione Sancisce il Principio del Favor Rei
Con la recente ordinanza n. 11594 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale in materia di sanzioni amministrative retroattività: l’applicazione della legge successiva più favorevole, nota come principio del favor rei. Questa decisione, che nasce da una vicenda di violazione della normativa antiriciclaggio, offre importanti chiarimenti sull’obbligo del giudice di valutare d’ufficio le modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, anche se non specificamente sollevate dalle parti. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni.
Il Fatto: Una Sanzione Milionaria per Trasferimento di Contanti
Il caso ha origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di una società metallurgica e del suo legale rappresentante. L’accusa era di aver trasferito, in violazione della normativa antiriciclaggio allora vigente (L. 197/1991), una somma complessiva di oltre 23 milioni di euro in contanti, senza avvalersi di intermediari abilitati. Per questa violazione, il Ministero aveva irrogato una sanzione di quasi 1,2 milioni di euro, corrispondente al 5% dell’importo trasferito.
Il Percorso Giudiziario: Dal Tribunale alla Corte d’Appello
I destinatari della sanzione si sono opposti dinanzi al Tribunale, che ha accolto parzialmente il ricorso. Il giudice di primo grado ha ridotto la sanzione al minimo edittale dell’1% (circa 239.000 euro), ritenendo tale misura più proporzionata alla violazione.
Tuttavia, la Corte di Appello, su impugnazione del Ministero, ha ribaltato la decisione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto illegittima la riduzione, ripristinando la sanzione originaria del 5%. La Corte ha motivato la sua scelta valorizzando l’enorme entità economica della violazione, la pluralità e sistematicità dei trasferimenti illeciti e l’assenza di collaborazione da parte del rappresentante legale della società.
Il Principio del Favor Rei e le Sanzioni Amministrative Retroattività
La questione cruciale è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. I ricorrenti hanno sollevato un punto decisivo: prima della pubblicazione della sentenza d’appello, era entrata in vigore una nuova normativa (D.Lgs. 90/2017) che modificava il regime sanzionatorio per le violazioni antiriciclaggio. Questa nuova legge, in particolare attraverso l’introduzione dell’art. 69 nel D.Lgs. 231/2007, ha esteso il principio del favor rei alle sanzioni amministrative in questa materia, derogando al principio generale di irretroattività. In sostanza, stabiliva che per le violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, si dovesse applicare la legge vigente all’epoca del fatto solo se ‘più favorevole’ rispetto a quella nuova.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto questo motivo di ricorso, ritenendolo fondato.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il principio della sanzioni amministrative retroattività più favorevole, introdotto dal D.Lgs. 90/2017, deve essere applicato d’ufficio dal giudice. Questo significa che la Corte d’Appello, essendo la nuova legge entrata in vigore prima della sua pronuncia, avrebbe dovuto autonomamente procedere a un giudizio comparativo tra il vecchio e il nuovo regime sanzionatorio per determinare quale fosse in concreto più vantaggioso per i ricorrenti.
I giudici di legittimità hanno specificato che tale comparazione non può limitarsi a un mero confronto tra i minimi e i massimi edittali delle sanzioni. Deve, invece, essere una valutazione ‘in concreto’, che tenga conto di tutte le circostanze del caso specifico, inclusi i nuovi criteri di graduazione della sanzione introdotti dalla normativa sopravvenuta. Il trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova legge (una sanzione fissa da 3.000 a 50.000 euro, quintuplicata per importi superiori a 250.000 euro) doveva essere messo a confronto con quello precedente (una sanzione in percentuale dall’1% al 40% dell’importo trasferito).
Le Conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Appello, in diversa composizione. Il giudice del rinvio avrà il compito di effettuare la valutazione comparativa omessa in precedenza. Dovrà stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche della violazione, sia più favorevole il regime sanzionatorio vigente all’epoca dei fatti o quello introdotto nel 2017. Sulla base di questo esame, dovrà poi rideterminare l’importo della sanzione da applicare. Questa pronuncia consolida un importante principio di garanzia, estendendo l’ambito di applicazione del favor rei e imponendo ai giudici un dovere di attenta vigilanza sulle evoluzioni normative, anche in pendenza di giudizio.
Una nuova legge più favorevole, entrata in vigore durante un processo, si applica alle sanzioni amministrative già contestate?
Sì, secondo la Corte, nella specifica materia delle sanzioni per violazioni antiriciclaggio, il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto il principio di retroattività della legge successiva più favorevole (favor rei). Pertanto, le norme sopravvenute durante il giudizio devono essere applicate se risultano più vantaggiose per il trasgressore.
Il giudice è obbligato ad applicare d’ufficio la legge sopravvenuta più favorevole in materia di sanzioni amministrative?
Sì, la Corte ha stabilito che l’operatività del principio del ‘favor rei’ in questa materia ha una natura e uno scopo pubblicistico. Di conseguenza, il giudice deve applicare la normativa sopravvenuta più favorevole anche d’ufficio, a prescindere da una specifica richiesta della parte interessata.
Come si determina quale legge, tra la vecchia e la nuova, sia ‘più favorevole’ per chi ha commesso la violazione?
La determinazione non può basarsi solo sul confronto astratto dei limiti minimi e massimi della sanzione. La Corte ha precisato che la comparazione deve essere ‘in concreto’, fondandosi sull’individuazione del regime complessivamente più favorevole per la persona, tenendo conto di tutte le caratteristiche del caso specifico e dei criteri di graduazione della sanzione previsti da entrambe le normative.