Compenso Arbitro: La Solidarietà tra le Parti e i Limiti della Rinuncia
La questione del compenso arbitro e della responsabilità delle parti nel suo pagamento è un tema centrale nel diritto dell’arbitrato. Con l’ordinanza n. 31965/2023, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo argomento, ribadendo principi consolidati e offrendo chiarimenti cruciali. La decisione analizza in dettaglio l’obbligo di solidarietà delle parti e le condizioni necessarie affinché un arbitro possa considerarsi rinunciatario al proprio onorario.
I Fatti di Causa: la controversia sul compenso dell’arbitro
La vicenda trae origine da un procedimento di arbitrato previsto dallo Statuto dei Lavoratori, instaurato a seguito di una sanzione disciplinare comminata da una grande azienda di trasporti a un proprio dipendente. Un avvocato, nominato arbitro di parte dal lavoratore, al termine del procedimento, non avendo ricevuto il proprio onorario, agiva in giudizio contro l’azienda per ottenerne il pagamento.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’azienda a corrispondere all’arbitro la somma richiesta. L’azienda, ritenendo errata la decisione, proponeva ricorso per cassazione, basandolo su cinque motivi principali, tra cui la violazione dell’art. 814 c.p.c. e l’errata determinazione del valore della controversia.
La Decisione della Corte: l’obbligo solidale al compenso arbitro è la regola
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di merito. La decisione si fonda su un’analisi puntuale delle norme e della giurisprudenza consolidata in materia di compenso arbitro.
La Procedura per Richiedere il Compenso
Il primo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile, sosteneva che l’arbitro avrebbe dovuto utilizzare la procedura speciale prevista dall’art. 814 c.p.c. per la liquidazione del suo onorario, anziché un ordinario giudizio di cognizione. La Corte ha ribadito un principio già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 25045/2016): la procedura speciale è una via alternativa e non esclusiva. L’arbitro è quindi pienamente legittimato a ricorrere a un processo ordinario o a un procedimento monitorio per tutelare il proprio diritto al compenso.
La Rinuncia al Compenso Deve Essere Espressa
Il secondo motivo, giudicato infondato, si basava su un’interpretazione errata degli effetti del lodo arbitrale. L’azienda sosteneva che, poiché il lodo aveva liquidato unicamente le spese e l’onorario del Presidente del collegio, l’altro arbitro avesse implicitamente rinunciato al proprio compenso, facendo venir meno l’obbligo di solidarietà. La Cassazione ha smontato questa tesi, chiarendo che la rinuncia al compenso deve essere una ‘manifestazione di volontà espressa ed inequivoca’, da formalizzare al momento dell’accettazione dell’incarico o con un atto scritto successivo. La mancata liquidazione nel lodo non costituisce rinuncia e non incide sull’obbligo solidale delle parti previsto dall’art. 814 c.p.c.
La Determinazione del Valore della Causa
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa al valore della controversia. L’azienda riteneva che dovesse essere determinato in base all’importo della sanzione disciplinare. I giudici hanno invece confermato la correttezza della valutazione del Tribunale, che aveva considerato la causa di ‘valore indeterminabile’. Una sanzione disciplinare, infatti, non ha solo un impatto economico immediato, ma incide sullo status complessivo del lavoratore, sulla sua professionalità e sulle future dinamiche del rapporto di lavoro (recidiva, progressioni di carriera), aspetti non economicamente quantificabili.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla tutela della figura dell’arbitro e sulla necessità di garantire la certezza del suo diritto al compenso. L’art. 814 c.p.c. è chiaro nello stabilire una regola generale di responsabilità solidale delle parti. Questa regola serve a proteggere l’arbitro, che presta la sua opera professionale nell’interesse di entrambe le parti, dal rischio di insolvenza di una di esse. Derogare a questo principio è possibile solo attraverso una rinuncia esplicita e non fraintendibile. La Corte distingue nettamente il diritto al compenso, che sorge dal mandato e grava solidalmente sulle parti, dalla sua liquidazione all’interno del lodo. Quest’ultima, se non accettata dalle parti, non è vincolante e non estingue il diritto dell’arbitro, che potrà farlo valere in sede giudiziale. Inoltre, la Corte sottolinea un importante principio processuale: le questioni non sollevate tempestivamente nei primi gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. La decisione sul valore indeterminabile della controversia si allinea a una giurisprudenza consolidata che riconosce come le implicazioni di una sanzione disciplinare vadano ben oltre il suo valore pecuniario, toccando la sfera professionale e reputazionale del lavoratore.
le conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che gli arbitri dispongono di più strumenti processuali per ottenere il pagamento del proprio onorario. In secondo luogo, rafforza il principio della responsabilità solidale delle parti, chiarendo che solo una rinuncia formale ed esplicita può esonerarle da tale obbligo. Le parti di un arbitrato devono quindi essere consapevoli che, salvo diverso e specifico accordo con l’arbitro, entrambe sono tenute al pagamento dell’intero compenso. Infine, la decisione consolida l’orientamento secondo cui le controversie in materia di sanzioni disciplinari sono da considerarsi di valore indeterminabile, con conseguenze dirette sulla liquidazione delle spese legali e degli onorari arbitrali.
Le parti in un arbitrato sono sempre obbligate in solido a pagare il compenso dell’arbitro?
Sì, secondo l’art. 814 c.p.c., le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese e dell’onorario. Questo obbligo verso l’arbitro viene meno solo nel caso in cui quest’ultimo vi rinunci espressamente, al momento dell’accettazione dell’incarico o con un successivo atto scritto.
Se il lodo arbitrale non liquida il compenso di un arbitro, questo perde il suo diritto all’onorario?
No. La Corte ha specificato che la mancata liquidazione del compenso all’interno del lodo non costituisce una rinuncia da parte dell’arbitro. Il suo diritto a richiedere il pagamento dell’onorario rimane valido e può essere esercitato nei confronti di entrambe le parti in solido.
Come si determina il valore di una controversia arbitrale su una sanzione disciplinare?
Secondo la Corte, il valore di una tale controversia è indeterminabile. La motivazione risiede nel fatto che una sanzione disciplinare non ha solo conseguenze economiche dirette, ma impatta anche aspetti non quantificabili come lo status professionale del lavoratore, la sua reputazione, la possibilità di recidiva e le future progressioni di carriera.