Nomina Arbitri: Quando il Diniego del Tribunale non è Appellabile
La procedura di nomina arbitri da parte del Presidente del Tribunale è un meccanismo cruciale quando le parti, pur avendo scelto la via dell’arbitrato, non riescono ad accordarsi sulla designazione dei giudici privati. Ma cosa succede se il Presidente rigetta la richiesta? È possibile impugnare la sua decisione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale, stabilendo l’inammissibilità del ricorso contro il provvedimento di diniego, data la sua natura non decisoria. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Una Disputa Societaria tra Enti Pubblici
La vicenda trae origine da una controversia sorta all’interno di una società partecipata da diversi comuni. Un gruppo di questi comuni impugnava la validità di una delibera assembleare relativa alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In forza di una clausola compromissoria presente nello statuto societario, che devolveva le liti ad un collegio arbitrale, i comuni si sono rivolti al Presidente del Tribunale competente per ottenere la nomina degli arbitri, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti.
Contrariamente alle aspettative, il Presidente del Tribunale rigettava la richiesta. La sua decisione si basava su due argomenti principali:
- La controversia aveva ad oggetto obbligazioni di natura pubblicistica, come tali sottratte alla disponibilità delle parti e quindi non deferibili ad arbitri.
- Esisteva già un giudizio pendente dinanzi al Giudice Amministrativo che, a suo avviso, creava un rapporto di continenza con la potenziale causa arbitrale.
Il Ricorso in Cassazione e la questione sulla Nomina Arbitri
Ritenendo errata e illegittima la decisione del Presidente, i comuni soccombenti proponevano un ricorso per regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Sostenevano che il Presidente avesse ecceduto i suoi poteri: invece di limitarsi a una verifica formale dell’esistenza della clausola arbitrale e procedere alla nomina arbitri, era entrato nel merito della controversia, decidendo sull’arbitrabilità dei diritti e sulla questione della continenza, materie che, secondo i ricorrenti, spettavano unicamente al collegio arbitrale una volta costituito.
La Natura del Provvedimento di Nomina
Il cuore della questione giuridica ruota attorno alla natura del provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810 c.p.c. Si tratta di un atto di giurisdizione contenziosa, che decide su un diritto, oppure di un atto di giurisdizione volontaria, che si limita a integrare l’attività delle parti?
Le Motivazioni della Cassazione: Perché l’Appello è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sposando un orientamento consolidato. Il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale provvede (o nega di provvedere) alla nomina arbitri non ha natura decisoria né definitiva. Esso non risolve una controversia su diritti soggettivi con efficacia di giudicato.
Secondo la Suprema Corte, tale atto è espressione dell’autonomia negoziale delle parti, seppur in forma surrogatoria. Il Presidente interviene per superare una fase di stallo, compiendo un’attività che le parti avrebbero dovuto svolgere da sole. Il suo provvedimento, sia esso di nomina o di diniego, è privo del carattere decisorio necessario per poter essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 della Costituzione.
La Corte distingue nettamente questo tipo di provvedimento da altri, come l’ordinanza che liquida il compenso degli arbitri, a cui la giurisprudenza ha invece riconosciuto natura decisoria e, quindi, ricorribilità in Cassazione. Il provvedimento di nomina, invece, non definisce un contenzioso su diritti e non è suscettibile di passare in giudicato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: il diniego alla richiesta di nomina arbitri da parte del Presidente del Tribunale non costituisce una barriera insormontabile per l’avvio dell’arbitrato. Poiché il provvedimento non ha efficacia di giudicato, non preclude alle parti di sollevare nuovamente la questione della validità e dell’ampiezza della convenzione d’arbitrato in un’altra sede.
La decisione sulla competenza arbitrale spetta, in primo luogo, agli stessi arbitri una volta costituiti (principio della Kompetenz-Kompetenz). Pertanto, la parte che si vede negare la nomina giudiziale non perde il diritto di attivare l’arbitrato, ma dovrà trovare un’altra via per la costituzione del collegio o per far accertare il proprio diritto ad arbitrare in un ordinario giudizio di merito. La decisione del Presidente, in definitiva, ha un carattere puramente gestionale e non pregiudica il merito della questione.
È possibile impugnare in Cassazione il provvedimento del Presidente del Tribunale che nega la nomina di un arbitro?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso per regolamento di competenza o il ricorso straordinario avverso tale provvedimento è inammissibile.
Perché il provvedimento che nega la nomina di un arbitro non è appellabile?
Perché è considerato un atto di giurisdizione volontaria, privo di carattere decisorio e definitivo. Non risolve una controversia su diritti soggettivi con l’efficacia di un giudicato, ma si limita a un’attività sostitutiva della volontà delle parti.
Cosa significa che un provvedimento è privo di ‘natura decisoria’?
Significa che l’atto non decide nel merito di una controversia tra diritti contrastanti, ma si limita a gestire un’attività procedurale. Di conseguenza, non preclude che la stessa questione (in questo caso, l’arbitrabilità della lite) possa essere esaminata e decisa in un’altra sede, come dal collegio arbitrale stesso.