Regolamento preventivo di giurisdizione: i limiti applicativi secondo la Cassazione
L’ordinanza in commento affronta la complessa interazione tra giurisdizione nazionale e arbitrato internazionale, chiarendo i presupposti di ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito un principio fondamentale: questo strumento processuale serve a risolvere un conflitto di giurisdizione reale e attuale, non a ottenere pronunce sulla competenza di un collegio arbitrale estero. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni di tale decisione.
I Fatti di Causa
La controversia nasce dalla cessione di partecipazioni societarie. I venditori, dopo qualche anno, citano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società acquirente e i suoi amministratori per l’impugnazione di un bilancio, chiedendo il risarcimento dei danni. Parallelamente, la società acquirente aveva già avviato un procedimento arbitrale a Londra, come previsto da una clausola compromissoria nel contratto di cessione, per ottenere un indennizzo milionario dai venditori in relazione a passività emerse dopo l’acquisizione e legate a un precedente procedimento penale per corruzione.
Nel giudizio di Milano, la società acquirente si costituisce e propone una domanda riconvenzionale, chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni ai venditori, quali eredi del precedente amministratore della società, per le stesse vicende corruttive. I venditori, invece di eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del collegio arbitrale, propongono ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione direttamente alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione lineare: il regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento per risolvere un dubbio sulla giurisdizione del giudice adito, ma tale dubbio deve essere concreto e contestato tra le parti. Nel caso di specie, la giurisdizione del Tribunale di Milano sulla domanda riconvenzionale non era stata contestata da nessuna delle parti. Anzi, i ricorrenti, non sollevando l’eccezione nei termini, avevano tacitamente accettato la giurisdizione del giudice italiano.
Le motivazioni e l’analisi del regolamento preventivo di giurisdizione
La Corte ha chiarito che lo scopo del regolamento preventivo di giurisdizione è quello di ottenere una statuizione definitiva e sollecita per individuare il giudice avente giurisdizione, non quello di ottenere una pronuncia sulla potestas iudicandi di un collegio arbitrale estero. La richiesta dei ricorrenti, infatti, mirava surrettiziamente a far dichiarare alla Cassazione la competenza esclusiva degli arbitri di Londra, esorbitando dai limiti dello strumento utilizzato.
Le Sezioni Unite hanno richiamato la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero configura una questione di giurisdizione. Tuttavia, il relativo difetto non è rilevabile d’ufficio ma deve essere eccepito dalla parte convenuta nel suo primo atto difensivo. Se tale eccezione manca, la giurisdizione del giudice nazionale si radica e non può più essere messa in discussione.
Nel caso specifico, i venditori (attori nel giudizio principale e convenuti sulla domanda riconvenzionale) non avevano sollevato alcuna eccezione. Pertanto, la giurisdizione del Tribunale di Milano sulla domanda riconvenzionale si era ormai consolidata. Di conseguenza, non esisteva alcun conflitto o incertezza sulla giurisdizione che potesse giustificare l’intervento della Cassazione tramite il regolamento preventivo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che, essendo già pendente il procedimento arbitrale, qualsiasi questione relativa alla validità o efficacia della convenzione di arbitrato doveva essere decisa dagli arbitri stessi, in base al principio di ‘competenza-competenza’, come previsto anche dalla normativa nazionale (art. 819-ter c.p.c.).
Conclusioni
L’ordinanza riafferma con forza i confini del regolamento preventivo di giurisdizione. Non può essere utilizzato come un’impugnazione preventiva o come un modo per trasferire alla Cassazione una valutazione sulla competenza di un altro organo giudicante, specialmente se arbitrale e straniero. La decisione evidenzia l’importanza strategica della prima difesa: la mancata eccezione del difetto di giurisdizione in favore di un arbitrato estero equivale a una sua accettazione, con conseguenze irreversibili sulla prosecuzione del giudizio davanti al giudice nazionale. La pronuncia offre quindi un importante monito sulla corretta gestione delle controversie transnazionali, dove la scelta tra foro statale e arbitrato deve essere operata con tempestività e consapevolezza.
Quando è inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione?
È inammissibile quando non sussiste una reale e attuale contestazione tra le parti sulla giurisdizione del giudice adito. Non può essere utilizzato per scopi diversi, come ottenere una pronuncia sulla competenza di un collegio arbitrale estero, specialmente se la giurisdizione del giudice nazionale è stata tacitamente accettata dalle parti.
La presenza di una clausola di arbitrato estero esclude sempre la giurisdizione del giudice italiano?
No, non automaticamente. Il difetto di giurisdizione derivante da una clausola compromissoria per arbitrato estero deve essere eccepito dalla parte convenuta nel suo primo atto difensivo. In mancanza di tale eccezione, la giurisdizione del giudice italiano si considera accettata e si radica per quella specifica controversia.
È possibile contestare la validità di una convenzione di arbitrato davanti a un giudice nazionale mentre il procedimento arbitrale è già in corso?
No. La Corte ha chiarito che, in pendenza di un procedimento arbitrale, l’art. 819-ter c.p.c. impedisce di proporre davanti all’autorità giudiziaria domande relative all’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato. Tali questioni rientrano nella competenza degli arbitri stessi (principio ‘competenza-competenza’).