Art. 336 c.c. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. 2. abrogato 3. abrogato I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. – – […]
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