Una società di trasporti ha impugnato un avviso di accertamento basato sul metodo induttivo per irreperibilità della contabilità. La Corte di Cassazione, pur respingendo le altre doglianze, ha accolto il motivo relativo alla mancata deduzione dei costi. È stato stabilito che, anche in caso di accertamento induttivo, devono essere sempre considerati i costi, anche in via presuntiva, correlati ai maggiori ricavi accertati, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva. La sentenza è stata cassata con rinvio per la rideterminazione dell'imposta.
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