La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24428/2024, ha stabilito che l'adesione alla rottamazione quater determina l'estinzione immediata del processo tributario pendente. La Corte chiarisce che per l'estinzione non è necessario il pagamento integrale del debito rateizzato, ma è sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa, ovvero la presentazione della domanda con impegno alla rinuncia al giudizio e la successiva comunicazione del piano da parte dell'agente della riscossione. Questa decisione si fonda sul principio della ragionevole durata del processo, separando l'estinzione del giudizio dall'estinzione del debito.
Continua »