Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione presentata da un'imputata per la durata irragionevole di un processo penale, protrattosi dal 2008 al 2019 e conclusosi con la prescrizione del reato. La Corte d'Appello ha respinto la domanda applicando la legge Pinto riformata nel 2015. Questa riforma stabilisce che, in caso di prescrizione, si presume l'assenza di un danno risarcibile, salvo prova contraria fornita dal richiedente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il mero decorso del tempo non basta a dimostrare il danno, poiché la prescrizione rappresenta già un vantaggio oggettivo per l'imputato. Di conseguenza, senza prove concrete del pregiudizio subito, l'indennizzo non spetta.
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