Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione presentata da un cittadino per l'irragionevole durata di un processo. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda poiché alcuni atti del giudizio presupposto erano stati depositati in copia semplice, senza l'attestazione di conformità del difensore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che l'onere di produrre i documenti non richiede necessariamente copie autentiche o conformi estratte dalla cancelleria, ma è sufficiente presentare le copie in possesso della parte. Se la documentazione è incompleta, il giudice non può respingere la domanda, ma deve invitare la parte a integrare le prove. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che al termine di sei mesi per proporre la domanda si applica la sospensione feriale dei termini.
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