Un cittadino, dopo aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione di somme a titolo di equa riparazione, non riceveva il pagamento. Avviava quindi un giudizio di ottemperanza per costringere l'amministrazione a pagare. Il Ministero della Giustizia sosteneva che il termine per chiedere un nuovo indennizzo per la lungaggine della fase esecutiva dovesse decorrere dalla prima ordinanza di assegnazione. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che il termine decorre dalla conclusione dell'ultimo rimedio esperito per ottenere l'effettivo soddisfacimento del credito, in questo caso la sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il giudizio di ottemperanza. La decisione rafforza la tutela del creditore, affermando che il processo si conclude solo con il pagamento effettivo.
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