Una società, dichiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese per mancanza di attivo, ha citato in giudizio il Ministero della Giustizia per ottenere un indennizzo a causa della durata irragionevole della procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, negando la legittimazione attiva della società cancellata. Una volta estinta, la società non può più agire in giudizio. Il diritto a un indennizzo, essendo un credito incerto e non ancora definito, non si trasferisce ai soci ma si estingue con la società stessa. Di conseguenza, né l'ente 'fantasma' né il suo ex amministratore potevano avviare la causa. Il Ministero ha vinto la causa.
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