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Legge 89/2001 — Anno 2023

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202 provvedimenti

Altri anni per Legge 89/2001

Compensazione delle spese legali: lo Stato perde anche se non si oppone
Una cittadina ha ottenuto un indennizzo per l'eccessiva durata di un processo. Tuttavia, la Corte d'Appello ha disposto la compensazione delle spese legali al 50% per la fase di rinvio, motivando che il Ministero della Giustizia non si era opposto alla domanda. Inoltre, il giudice ha escluso il compenso per la fase istruttoria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della cittadina, stabilendo che la mancata opposizione della pubblica amministrazione non giustifica la compensazione delle spese legali, poiché il cittadino è comunque costretto a ricorrere al giudice per far valere i propri diritti. La Suprema Corte ha quindi condannato il Ministero al pagamento integrale delle spese di lite, includendo anche il compenso per la fase istruttoria, in quanto l'esame dei documenti difensivi costituisce attività ineludibile per il difensore.
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Equa riparazione: vince l’indennizzo ma perde sulle spese
Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa di responsabilità sanitaria. La Corte d'Appello ha accolto la domanda ma ha disposto la compensazione parziale delle spese legali. Il Cittadino ha proposto ricorso, contestando il calcolo delle spese e la mancata liquidazione di alcuni esborsi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la liquidazione delle spese deve essere globale e unitaria per l'intero procedimento. Inoltre, gli errori materiali o le omissioni sugli esborsi non possono essere impugnati direttamente in Cassazione, ma richiedono la procedura di correzione dell'errore materiale. Il Cittadino perde la causa e deve pagare le spese del giudizio di legittimità.
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Equa riparazione: lo Stato ritarda i pagamenti ma perde la causa
Un cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo. Dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto, ha dovuto avviare un giudizio di esecuzione e, successivamente, un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento dal Ministero della Giustizia. Il Ministero ha impugnato la decisione sostenendo che la domanda di indennizzo fosse fuori tempo massimo (decaduta). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che il termine di sei mesi per chiedere l'equa riparazione inizia a correre solo quando si conclude definitivamente l'ultimo procedimento utile per ottenere il pagamento, in questo caso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Equa riparazione: lo Stato calcola male ma la Cassazione corregge
Un cittadino ha richiesto l'indennizzo per l'eccessiva durata di un precedente processo. La Corte d'Appello ha calcolato un ritardo effettivo di trentuno mesi, ma ha liquidato la somma considerando solo due anni di ritardo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che, in base alla Legge Pinto, una frazione di anno superiore a sei mesi deve essere calcolata come un anno intero ai fini del risarcimento. Di conseguenza, il ritardo di trentuno mesi (pari a due anni e sette mesi) dà diritto a tre anni di indennizzo. La Cassazione ha deciso la causa nel merito, annullando la decisione precedente e condannando il Ministero della Giustizia a pagare un'equa riparazione di 1.150 euro oltre alle spese legali.
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Equa riparazione: lo Stato paga ma la colpa va divisa
Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione presentata da una cittadina per l'irragionevole durata di un lungo iter giudiziario, comprensivo di cognizione, esecuzione e ottemperanza. Il Ministero della Giustizia ha contestato sia la tempestività del ricorso sia la propria legittimazione passiva esclusiva, poiché parte del ritardo era imputabile alla giustizia amministrativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine semestrale decorre dalla fine dell'ultimo giudizio di ottemperanza. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Ministero stabilendo che, se il ritardo riguarda sia giudici ordinari che amministrativi, occorre citare in giudizio sia il Ministero della Giustizia che il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sentenza è stata cassata con rinvio per integrare il contraddittorio e ripartire l'indennizzo.
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Equa riparazione: negato il bis se il ricorso è incompleto
Alcuni dipendenti pubblici hanno richiesto una seconda equa riparazione per il ritardo di un processo, dopo aver già ottenuto un primo indennizzo. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per abuso del processo e mancanza di reale sofferenza psicologica, dato che i ricorrenti conoscevano già l'esito negativo della causa principale. I ricorrenti hanno impugnato la decisione in Cassazione, contestando solo uno dei motivi del rigetto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: quando una decisione si fonda su più ragioni autonome e autosufficienti, la mancata contestazione di una sola di esse rende definitivo il provvedimento, impedendo l'esame del ricorso.
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Liquidazione delle spese di lite: sì al taglio se sopra i minimi
Il Cittadino ha proposto ricorso per ottenere l'equa riparazione a causa dell'eccessiva durata di una causa di risarcimento danni. Dopo l'accoglimento dell'opposizione, la Corte d'Appello ha rideterminato l'indennizzo e ha proceduto alla liquidazione delle spese di lite per l'intero giudizio. Il Cittadino ha impugnato tale decisione in Cassazione, lamentando un'errata quantificazione dei compensi del proprio difensore e l'omessa motivazione analitica sulle singole voci ridotte rispetto alla nota spese presentata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice non è obbligato a motivare punto per punto la riduzione delle singole voci della nota spese, purché la liquidazione complessiva sia superiore ai minimi tariffari e la motivazione globale risulti logica e coerente.
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Equa riparazione: Ministero della Giustizia contro Economia
Il caso riguarda la richiesta di equa riparazione avanzata da un cittadino per l'irragionevole durata di una vicenda giudiziaria articolata in piu fasi, tra cui un giudizio ordinario e un successivo giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero della Giustizia ha contestato la tempestivita del ricorso e la propria legittimazione passiva per la fase amministrativa. La Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di decadenza decorre solo dalla fine dell'ultimo procedimento. Tuttavia, ha accolto il ricorso del Ministero stabilendo che, se la vicenda coinvolge sia giudici ordinari che amministrativi, il cittadino deve citare in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione impugnata, rinviando la causa per la corretta integrazione del contraddittorio.
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Equa riparazione: negato l’indennizzo a chi occupa suoli pubblici
I Cittadini hanno chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una causa civile durata oltre ventitré anni, riguardante l'occupazione di terreni dello Stato. La Corte d'Appello ha inizialmente concesso l'indennizzo. Tuttavia, il Ministero ha fatto ricorso, evidenziando che i privati avevano perso la causa originaria e avevano tratto un enorme vantaggio economico continuando a usare abusivamente i terreni pubblici durante il lunghissimo processo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che i giudici devono valutare se l'occupazione abusiva escluda del tutto il diritto all'indennizzo o ne riduca l'importo, specialmente in presenza di molte parti e di una totale sconfitta in giudizio.
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Equa riparazione: processo di 34 anni ma risarcimento tagliato
Un gruppo di cittadini ha chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una causa civile, iniziata nel 1987 e terminata nel 2021, riguardante l'occupazione di terreni demaniali. La Corte d'Appello aveva concesso un indennizzo uniforme a tutti i richiedenti. Il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del Ministero, stabilendo che l'indennizzo per gli eredi non può essere calcolato in modo automatico e cumulativo, ma va personalizzato in base al momento della loro effettiva costituzione in giudizio. Inoltre, per i soggetti rimasti contumaci opera la presunzione di assenza di danno morale, e va valutato il vantaggio economico ottenuto continuando a occupare abusivamente i terreni durante il ritardo del processo. La decisione è stata annullata con rinvio.
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Equa riparazione per irragionevole durata: lo Stato paga
Un'azienda ha ottenuto un indennizzo per l'eccessiva durata di un fallimento. Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione, sostenendo che la richiesta fosse tardiva in base alle nuove regole sui termini di impugnazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. I giudici hanno chiarito che, per stabilire la scadenza dei termini di impugnazione del decreto di chiusura, si deve considerare la data di inizio del fallimento originario e non quella del singolo sub-procedimento di chiusura. Di conseguenza, si applica il termine annuale previgente e non quello semestrale abbreviato. L'azienda ha quindi diritto all'indennizzo di equa riparazione per irragionevole durata della procedura concorsuale.
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Equa riparazione: no all’abuso se il processo continua
Un gruppo di lavoratori ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa previdenziale davanti al TAR. Dopo aver ottenuto un primo indennizzo mentre il processo era ancora in corso, i lavoratori hanno presentato una seconda domanda autonoma per il ritardo accumulato successivamente, fino alla sentenza definitiva. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, accusandoli di aver frazionato il credito in violazione della buona fede. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che chiedere un secondo indennizzo per un ritardo maturato in un momento successivo non costituisce un abuso del processo. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione precedente, rinviando il caso per una nuova valutazione.
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Equa riparazione: negato il risarcimento all’avvocato per i ritardi
Un avvocato ha chiesto allo Stato l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa di lavoro in cui aveva assistito un cliente, ottenendo la distrazione delle spese legali a proprio favore. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che il professionista non fosse parte del giudizio di merito e che la successiva fase esecutiva non avesse superato i limiti di tempo ragionevoli. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di pagamento diretto delle spese ha natura accessoria e non rende il legale parte del processo principale. Pertanto, l'avvocato non ha diritto all'indennizzo per i ritardi della fase di merito, potendo peraltro richiedere il compenso direttamente al proprio cliente. Il ricorso è stato rigettato e il professionista è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Equa riparazione: negato l’indennizzo all’avvocato antistatario
Un avvocato ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una causa in cui aveva assistito un cliente come difensore antistatario. Sosteneva che la sua richiesta di distrazione delle spese lo rendesse parte del processo e che la successiva fase di ottemperanza formasse un unico blocco temporale con la fase di merito. La Corte d'Appello ha respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che l'istanza di distrazione delle spese ha natura puramente accessoria e non attribuisce all'avvocato la qualità di parte nel giudizio principale. Di conseguenza, l'avvocato non ha diritto all'indennizzo per la durata della fase di merito, mentre il solo giudizio di ottemperanza non ha superato i limiti di durata ragionevole.
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Equa riparazione: l’avvocato non è parte e perde l’indennizzo
Un avvocato ha chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito una cliente come difensore antistatario, richiedendo il pagamento diretto delle spese. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che il professionista non fosse parte del giudizio di merito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di distrazione delle spese ha natura accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte nel processo principale. Pertanto, l'avvocato non ha diritto all'equa riparazione per la fase di merito. Egli diventa parte solo nella successiva fase esecutiva per il recupero dei propri compensi, la quale però, nel caso specifico, ha avuto una durata del tutto ragionevole di soli quattro mesi. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Equa riparazione negata all’avvocato: vince lo Stato
Un avvocato ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito un cliente come difensore antistatario, ottenendo la distrazione delle spese. Non avendo ricevuto il pagamento dal Ministero, ha avviato anche un giudizio di ottemperanza. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda per la fase di merito, non ritenendo il legale parte del processo, e ha rigettato la domanda per la fase esecutiva perché contenuta nei limiti temporali di legge. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'avvocato. La Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di distrazione ha natura accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte nel giudizio principale. Di conseguenza, il professionista non ha diritto all'indennizzo per i ritardi della fase di merito.
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Equa riparazione: no all’indennizzo per l’avvocato antistatario
Un avvocato chiedeva l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito un cliente come difensore antistatario. Il professionista sosteneva che la sua richiesta di pagamento diretto delle spese legali lo rendesse parte del giudizio fin dall'inizio. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che l'avvocato fosse parte solo nel successivo giudizio di ottemperanza per il recupero delle somme, la cui durata era corretta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di distrazione delle spese ha natura accessoria e non attribuisce la qualità di parte nel processo principale. Di conseguenza, l'avvocato non ha diritto all'equa riparazione per i ritardi della fase di merito, ma solo per l'eventuale ritardo della fase esecutiva, che in questo caso non è stato superato. Il ricorso è stato rigettato.
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Equa riparazione: negato l’indennizzo all’avvocato per i ritardi
Un avvocato, operando come difensore antistatario, richiedeva l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito un cliente. Sosteneva che il ritardo dello Stato nel pagargli le spese legali distratte integrasse una violazione dei tempi processuali. La Corte d'Appello respingeva la domanda, ritenendo che il professionista non fosse parte del giudizio di merito e che il successivo giudizio di ottemperanza non avesse superato la durata ragionevole. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso. Gli Ermellini hanno chiarito che l'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria e non attribuisce all'avvocato la qualità di parte nel processo principale. Di conseguenza, non spetta alcuna equa riparazione per la fase di merito, potendo l'avvocato comunque rivolgersi al proprio cliente per il pagamento dei compensi professionali.
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Equa riparazione negata all’avvocato per la causa del cliente
Un avvocato, agendo come difensore con richiesta di pagamento diretto delle spese, ha chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo in cui aveva assistito il proprio cliente. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per la fase di merito, ritenendo che il legale non fosse parte del processo principale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di pagamento diretto delle spese ha natura accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte nel processo principale. Di conseguenza, l'avvocato non ha diritto all'equa riparazione per i ritardi di quella causa. Inoltre, per la fase esecutiva, i ritardi erano imputabili alla mancata consegna di documenti da parte dello stesso professionista. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Equa riparazione: negato l’indennizzo all’avvocato del cliente
Un avvocato, agendo come difensore antistatario, ha chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito un cliente. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda per la fase di merito, poiché l'avvocato non era parte del giudizio, e ha rigettato la domanda per la fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di distrazione delle spese ha natura accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte nel processo principale. Di conseguenza, l'avvocato non ha diritto all'indennizzo per la durata della fase di merito. Inoltre, per la fase esecutiva, la durata non ha superato i limiti di legge e l'avvocato non ha dimostrato l'insolvenza del proprio cliente per giustificare un danno diretto. Il ricorso dell'avvocato è stato quindi rigettato.
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