L'Agenzia delle Entrate ha qualificato come "società di comodo" un'impresa edile che, anziché ristrutturare e vendere immobili, ha concesso l'unico immobile acquistato come residenza gratuita a una socia, registrando solo costi di manutenzione e spese per auto. L'amministrazione ha quindi calcolato maggiori imposte IRES e IRAP e recuperato l'IVA. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno ribadito che, in presenza di ricavi inferiori ai minimi di legge, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e imprevedibili che hanno impedito il normale svolgimento dell'attività economica. Di conseguenza, la società ha perso definitivamente la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali.
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