L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, qualificandola come società di comodo. L'azienda era stata costituita al solo scopo di intestarsi un unico immobile, utilizzato esclusivamente dai membri della famiglia dei soci. Anche le successive vendite del bene a soggetti dello stesso nucleo familiare, pagate tramite compensazione di crediti, hanno confermato la natura non operativa dello schermo societario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità dell'accertamento fiscale. I giudici hanno chiarito che la mancata indicazione della data di deliberazione è un semplice errore materiale e che la motivazione della sentenza d'appello, seppur sintetica, è valida poiché contiene una valutazione autonoma dei fatti.
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